Quando si parla di trasporti, occorre ricordare che esistono anche quelli che riguardano i rifiuti, e che sono giustamente regolamentati. Le norme che regolano il trasporto di rifiuti sono contenute essenzialmente nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nei documenti correlati, come le autorizzazioni, che forniscono invece prescrizioni specifiche in base all’attività svolta. Nello specifico, gli articoli 256, 258, 259 e 260 di questo decreto definiscono le sanzioni rispettivamente per attività svolte senza autorizzazione (art. 256), per la tenuta di registri e la compilazione dei formulari (art. 258), per il traffico illecito di rifiuti (art. 258) e per le attività organizzate ai fini di tali traffici (art. 260).

 

Nello specifico

L’art 256 disciplina quindi sia le sanzioni per attività svolte senza autorizzazione sia quelle per il mancato rispetto delle prescrizioni in esse contenute, oltre alle attività di ‘deposito incontrollato’ o di ‘gestione di discarica non autorizzata’. Le sanzioni previste per attività senza autorizzazione vanno dalla pena dell’arresto (da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per quelli pericolosi) o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative sono ridotte alla metà. In particolare, i titoli autorizzativi rilasciati ai trasportatori riportano all’ultimo capitolo l’elenco delle prescrizioni da rispettare in base alla tipologia di trasporto.

 

Le prescrizioni più comuni

In sostanza, a titolo di esempio, le prescrizioni più note possono essere queste:

 

  • obbligo di avere a bordo copia corredata da dichiarazione di conformità all’originale secondo il dpr 445/2000;

 

  • assicurare interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli al fine di evitare, durante il trasporto, la dispersione e/o lo sgocciolamento di rifiuti nonché di proteggere i rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici;

 

  • sottoporre a bonifica i veicoli prima di trasportare altri prodotti e più specificatamente sottoporre a bonifica i recipienti fissi e mobili utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi prima di trasportare altri tipi di rifiuti;

 

  • divieto di trasportare contestualmente rifiuti pericolosi e non pericolosi che risultano incompatibili tra loro;

 

  • posizionare la targa con ‘R’ di colore nero su fondo giallo sulla parte posteriore del veicolo quando il trasporto riguarda i rifiuti pericolosi nonché sui colli ove presenti;

 

  • dotare i veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi di mezzi per provvedere al contenimento di una eventuale dispersione.

 

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